Guidare l’auto in ciabatte, infradito o a piedi nudi si può, ma può costare caro
Non esiste alcun divieto circa l’uso di scarpe aperte durante la guida di un veicolo ma, in caso di incidente, la compagnia assicurativa può riconoscere un rimborso del danno ridotto in funzione di quanto l’uso di una calzatura impropria abbia inciso nel sinistro.
Dal 1993 non sussiste il divieto di guidare l’auto con ciabatte, zoccoli, infradito, né a piedi nudi: il Codice della Strada non vieta espressamente l’uso di scarpe aperte alla guida, così come i tacchi alti, rimandando a indicazioni di carattere generale che richiamano al buon senso. Il conducente deve autodisciplinarsi, scrive Polizia di Stato, nella scelta dell’abbigliamento e degli accessori al fine di garantire un’efficace azione di guida con i piedi in termini di accelerazione, frenata e uso della frizione.
Al massimo, quindi, un agente può contestare un comportamento irregolare in base a due articoli del Cds: l’articolo 140, comma 1: “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”, e l’articolo 169, comma 1: “in tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”. In caso di violazione, multe da 84 euro a 335 euro e decurtazione di un punto della patente.
Le cose cambiano decisamente se il veicolo condotto da un guidatore in ciabatte o infradito causa un incidente, specie se con lesioni fisiche. Il rischio è che nel verbale venga indicato che il tipo di calzature del conducente non era idonea a consentire la guida in condizioni di piena sicurezza. Questa circostanza, potrebbe essere valutata negativamente dalla propria compagnia di assicurazione in sede di risarcimento del danno, come spiega dall’avv. Temistocle Marasco di Laleggepertutti.it. “Qualora dovesse essere dimostrato che una scarpa aperta o un tacco troppo alto abbiano compromesso o comunque influito sulla capacità di frenata, allora il rimborso verrebbe ridotto, essendo riconosciuta al conducente una responsabilità nell’incidente”.
In tal senso, anche la Cassazione si era espressa a sfavore degli automobilisti, con sentenza n. 6401 del 24 maggio 1978. “Lo slittamento del piede dal pedale del freno non costituisce caso fortuito, ma imperizia del conducente e quindi trattasi di condotta sicuramente colposa” scrive la Cassazione che sottolinea come non sia una coincidenza che una calzatura inadatta abbia influito nel sinistro: è dunque colpa del conducente, che doveva esserne al corrente prima di mettersi al volante. Se poi chi alla guida, con calzatura inadatta, provoca un incidente mortale, il rischio è quello di dover contribuire al risarcimento assicurativo. Il consiglio, quindi, è quello di guidare indossando calzature comode e idonee alla guida, sia negli spostamenti durante le vacanze estive, pur sapendo che la guida con scarpe aperte non è vietata.
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